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Piano di Emergenza Esterno per Impianti di Stoccaggio e Trattamento Rifiuti

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 21/10/21 12.11
Categorie: News, Ambiente, Rifiuti, Remark Ambiente, Piano Emergenza Esterno

In seguito al ripetersi di numerosi incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di protezione civile, il 7 Ottobre 2021, con DPCM 27 Agosto 2021, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le Linee Guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Il DPCM prevede che i titolari delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 6 Dicembre 2021) debbano trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, il Prefetto redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento e successivamente lo comunica, nelle forme ritenute opportune, al/ai Comune/i interessato/i.

CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA:
Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi per la gestione dell’emergenza dovuta ad eventi incidentali negli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.


Le linee guida sono strutturate in tre parti:

  • una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna
  • una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale
  • schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.


Le Linee guida si applicano agli impianti che effettuano:

  • stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006
  • uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs.152/2006
  • centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Sono invece esclusi:

  • gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

INTEGRAZIONE PIANO DI EMERGENZA INTERNO RIFIUTI (PEIR) - Già trasmesso

Si mette in evidenza che le Informazioni che il Gestore deve fornire, sono quelle inerenti la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, in quanto, come riportato nel DPCM 27 agosto 2021 "Si è ritenuto di considerare l’incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell’impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti", parte specifica del Piano di Emergenza Interno Rifiuti.


Il Piano di Emergenza Interno già elaborato ed inviato alle Prefetture entro la precedente scadenza del 4 Marzo 2019, dovrà essere integrato con tale Classificazione.
Le informazioni trasmesse alle Prefetture saranno così armonizzate in tutta Italia.
Scadenza per la presentazione delle informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna da parte dei gestori degli impianti interessati: 6 dicembre 2021