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Nuovi rifiuti urbani e TARI: pubblicata la circolare esplicativa

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 20/04/21 10.30
Categorie: Ambiente

A seguito dell’emanazione del D.lgs. 116/2020, che ha modificato le definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali (per leggere la nostra news a riguardo clicca qui), il Ministero ha pubblicato una circolare esplicativa per chiarire i principali nodi irrisolti.

Innanzitutto, viene confermato il termine del 31 maggio (già previsto dal “D.L. Sostegni”) entro il quale le aziende che intendono affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati devono comunicare la loro scelta al comune o al gestore del servizio pubblico.

Vengono inoltre confermate le superfici assoggettabili al calcolo della TARI, con particolare riferimento alle attività industriali, che non sono ricomprese nell’Allegato L-quinquies.

Come si devono comportare le aziende?
I rifiuti SPECIALI continuano ad essere affidati a soggetti privati, opportunamente autorizzati. Al contrario, limitatamente ai rifiuti NON PERICOLOSI indicati nell’Allegato L-quater le aziende dovranno procedere come segue:

 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI

  • Le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall’applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Le aziende potranno quindi modificare la propria posizione TARI, richiedendone l’eliminazione dal calcolo con conseguente riduzione della tassa. Attenzione: tutti i rifiuti prodotti da tali attività NON possono più essere conferiti al servizio di raccolta comunale.
  • In caso di presenza di attività interne all’azienda rientranti nell’Allegato L-quinquies (es. mense, uffici) le relative superfici rientrano nel calcolo della TARI, in quanto produttive di rifiuti urbani. In questo caso l’azienda potrà scegliere tra due diverse modalità di gestione:
    • CONFERIMENTO AL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA;
    • CONFERIMENTO AD OPERATORI PRIVATI; in questo caso:
      • L’azienda dovrà comunicare al comune o al gestore del servizio pubblico la scelta effettuata entro il 31 MAGGIO di ogni anno. Tale scelta dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni e i rifiuti urbani dovranno essere avviati obbligatoriamente a RECUPERO. In questo modo l’azienda potrà successivamente richiedere una riduzione della parte variabile della TARI.

ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES
(es. attività artigianali, carrozzerie, officine, uffici, negozi ecc.)

  • Per i soli rifiuti urbani (Allegato L-quater) l’azienda potrà scegliere tra due diverse modalità di gestione:
    • CONFERIMENTO AL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA;
    • CONFERIMENTO AD OPERATORI PRIVATI; in questo caso:
      • L’azienda dovrà comunicare al comune o al gestore del servizio pubblico la scelta effettuata entro il 31 MAGGIO di ogni anno. Tale scelta dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni e i rifiuti urbani dovranno essere avviati obbligatoriamente a RECUPERO. In questo modo l’azienda potrà successivamente richiedere una riduzione della parte variabile della TARI. 

In entrambi i casi è consigliabile procedere con una verifica puntuale della propria posizione TARI (verifica destinazioni d’uso locali e mq e cartelle) per evitare pagamenti non dovuti o per non incorrere in sanzioni.

Per consultare gli allegati L-quater e L-quinquies clicca QUI.
Per leggere il testo della Circolare clicca QUI.

Vuoi verificare la posizione TARI della tua azienda ma non sai come fare? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale. Contattaci!

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