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Novità per la Formazione Antincendio - Decreto 2 settembre 2021

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 14/12/21 9.34
Categorie: sicurezza e salute sul lavoro, Reform, antincendio, formazione

Il 4 Ottobre è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il D.M. 2 Settembre 2021 che andrà a rinnovare il precedente D.M. 10/03/98 ed entrerà in vigore il 2 Ottobre 2022. Le novità introdotte dal nuovo Decreto andranno a toccare anche la formazione antincendio e prevedono cambiamenti sia per i lavoratori sia per i docenti.

Vediamo di fare chiarezza!

Come sappiamo, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori degli eventuali fattori di rischio incendio tipici della propria attività. Allo stesso modo deve garantire una formazione specifica agli addetti al servizio antincendio, che si occupano di mettere in atto tutte le misure per la prevenzione degli incendi, la lotta antincendio e l’evacuazione in caso di emergenza.

Ma facciamo un passo indietro: vediamo di distinguere i vari tipi di formazione previsti dalla normativa e a quali aziende sono destinati.

 

Qual è il tuo grado di rischio?

Come per il precedente D.M. 10/03/98, le aziende sono suddivisi in tre categorie a seconda del tipo di attività che svolgono e dei rischi specifici che ne conseguono.

 

  • Attività di tipo 3 – Rischio Alto
  • Attività di tipo 2 – Rischio Medio
  • Attività di tipo 1 – Rischio Basso

Sono considerate attività di Tipo 3, quindi con rischio molto elevato:

1. Stabilimenti di “soglia inferiore” o “superiore”

2. Fabbriche e depositi di esplosivi

3. Centrali termoelettriche

4. Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili

5. Impianti e laboratori nucleari

6. Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2

7. Attività commerciali es espositive con superficie aperta a pubblico superiore a 10.000 m2

8. Aereostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2

9. Metropolitane in tutto o in parte sotterranee

10. Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

11. Alberghi con oltre 200 posti letto

12. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno

13. Case di riposo per anziani

14. Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti

15. Uffici con oltre 1.000 persone presenti

16. Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie o altre opere di lunghezza superiore ai 50 metri

17. Cantieri temporanei o mobili che impiegano esplosivi

18. Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti

 

Ricadono nelle attività di Tipo 2, cioè a medio rischio:

1. Luoghi di lavoro compresi nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151

2. Cantieri temporanei e mobili in cui si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

 

Infine sono considerate attività di Tipo 1 quelle non presenti nei punti precedenti e che quindi, in linea di massima, hanno una scarsa possibilità di sviluppo e propagazione di incendi.

 

I principali cambiamenti della formazione antincendio

I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio devono essere correlati al livello di rischio delle attività. Le attività di formazione e aggiornamento teoriche potranno essere svolte in FAD (formazione a distanza) e con l’utilizzo di strumenti informatici, mentre per la pratica rimane l’obbligo di frequenza.

Il numero di ore obbligatorie per la formazione e l’aggiornamento è invariato:

  •  4 ore per la formazione di tipo 1 – basso rischio
  •  8 ore per la formazione di tipo 2 – medio rischio
  • 16 ore per la formazione di tipo 3 – alto rischio

 

  •  2 ore per l’aggiornamento di tipo 1 – basso rischio
  •  5 ore per l’aggiornamento di tipo 2 - Medio rischio
  •  8 ore per l’aggiornamento di tipo 3 – Alto rischio

 

Una novità molto importante riguarda l’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.

La formazione non è solo teoria: è importantissimo scendere in campo e agire in modo veloce e consapevole. Questo ragionamento è sicuramente alla base di alcuni cambiamenti che sono stati apportati al programma dei corsi di formazione e aggiornamento di tipo 1. Se in precedenza questi potevano essere solo teorici, ora dovranno comprendere obbligatoriamente un’esercitazione pratica.

 

Reform ha docenti sempre qualificati

Per noi la formazione è importante, non si tratta solamente di adempiere agli obblighi di legge ma piuttosto di creare una cultura della sicurezza che aiuti lavoratori e datori di lavoro a sentirsi più sicuri. Per questo motivo Reform si avvale di docenti qualificati secondo la nuova normativa.

 

Sei interessato a uno dei nostri corsi di formazione o di aggiornamento? Contattaci a:

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