Il blog del Gruppo Remark

Informazioni e aggiornamenti su
sicurezza, ambiente, medicina, formazione, consulenza legale e qualità.

Il medico competente: cosa fa e come sceglierlo.

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 30/04/21 17.25
Categorie: News, Medico competente, Medicina del lavoro, sicurezza e salute sul lavoro

Secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo 81/2008, il medico competente è: un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38 dello stesso decreto, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso datore per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti stabiliti dal decreto.

 

I compiti del medico competente in azienda.

L’ articolo 25 del decreto 81/2008, tenendo in considerazione le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 106/2009, evidenzia le principali aree di competenza del medico del lavoro, qui di seguito sintetizzate:

 

1) L’attività di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nello svolgimento dei seguenti compiti:

  •   valutazione dei rischi;
  •   predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
  •   attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
  •   organizzazione del servizio di primo soccorso;
  •   attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale.

 

2) L’attività di sorveglianza sanitaria eseguita dal medico competente.

 Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria considerando i rischi specifici per ogni mansione lavorativa e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La sorveglianza sanitaria eseguita dal medico competente comprende:

  •   visita medica preventiva allo scopo di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
  •   visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  •   visita medica su richiesta del lavoratore;
  •   visita medica in occasione del cambio di mansione;
  •   visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •   visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute oltre i 60 giorni continuativi.

 

Il medico competente allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.

 

3) Gli obblighi del medico competente in merito alla cartella sanitaria e di rischio.

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

La cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

 

4) Le attività del medico competente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio all’interno di una busta che deve rimanere chiusa per mantenere il segreto professionale.

Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

 

5) Gli obblighi informativi del medico competente nei confronti dei lavoratori.

Il medico competente informa il lavoratore in occasione della visita medica dei rischi collegati alla sua mansione lavorativa puntando l’attenzione sulla prevenzione e informa i lavoratori dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando copia della documentazione sanitaria. L’informazione in questione non deve limitarsi ad un elenco di dati ma deve prevedere un dettagliato commento affinché il lavoratore sia a conoscenza delle sue condizioni di salute.

 

6) La visita del medico competente su richiesta del lavoratore.

Il medico competente visita il lavoratore in caso di richiesta da parte di quest’ultimo se è subentrata una problematica fisica che non gli permette di svolgere la sua abituale mansione.

Il lavoratore ha diritto di richiedere all’ufficio del personale della sua azienda la visita medica, a seguito di tale richiesta l’azienda prende appuntamento e il medico competente esegue la visita.

 

Nota bene: La visita richiesta al medico competente è facoltà unica ed esclusiva del lavoratore, non del datore di lavoro, che non può richiederla nemmeno se vede qualcosa che non va nel lavoratore.

 

7) L’attività di relazione annuale del medico competente sui risultati della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

 

Gli obiettivi della relazione annuale sui risultati della sorveglianza sanitaria sono:

 

  •   la conoscenza dello stato di salute collettivo dei lavoratori;
  •   la quotazione dell’evoluzione dello stato di salute generale in relazione al lavoro;
  •   la programmazione della futura sorveglianza sanitaria.

8) La visita del medico competente ai luoghi di lavoro.

 Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno in modo da fornire al datore di lavoro la propria collaborazione sul miglioramento della tutela della salute dei lavoratori e nella stesura del documento per la valutazione dei rischi.

 

Da questa elencazione delle principali mansioni svolte dal medico competente si evince che la figura del medico competente è inserita a pieno titolo nel contesto aziendale e non è un semplice esecutore di visite mediche ma è parte attiva nella valutazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.

 

Come scegliere il medico competente.

La scelta del medico competente è per l’azienda una fase molto importante, nella quale occorre prendere in considerazione e valutare con estrema attenzione le caratteristiche che deve avere un bravo medico del lavoro.

 

Ai fini della individuazione di un medico competente esperto e serio è necessario che quest’ultimo sia in possesso di:

  •   grande professionalità in ambito medico,
  •   competenza anche in materia tecnica così da conoscere gli obblighi di legge e ottemperare al loro corretto adempimento;
  •   capacità comunicative e di mediazione in modo da instaurare, all’interno degli ambienti di lavoro, relazioni costruttive e continuative con soggetti che possono essere anche molto diversi tra di loro per mansione lavorativa, estrazione sociale, provenienza geografica;
  •   inclinazione all’ascolto;
  •   disponibilità al confronto;
  •   continua formazione, essendo la materia in costante evoluzione e soggetta anche ad eventi imprevedibili come il caso dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 nella quale i medici competenti hanno dovuto prepararsi adeguatamente per fronteggiare la situazione in tutte le sue fasi, tenendosi costantemente aggiornati sulle normative di igiene e sicurezza da applicare per contenere il rischio di contagio.

 

 

In Remark siamo da sempre scrupolosi e attenti nella scelta dei medici competenti con i quali collaborare e ai quali affidare le aziende che si rivolgono a noi.

 

I vantaggi del servizio di medicina del lavoro offerto dal Gruppo Remark.

Negli anni abbiamo costituito un team di medici competenti e tecnici qualificati che lavorano in maniera esclusiva per il Gruppo Remark con il vantaggio di fornire ai medici e alle aziende una valida pianificazione degli obblighi da adempiere.

 

L’attività del medico competente del Gruppo Remark è infatti interamente coordinata dalla nostra Segreteria Amministrativa che, occupandosi di tutta l’organizzazione e del rapporto tra aziende e medici, evita a questi ultimi l’incombenza di dover gestire in autonomia le aziende per cui lavorano con il rischio di trovarsi in situazioni caotiche e svantaggiose per entrambe le parti.

 

 

Noi di Gruppo Remark siamo specializzati da 30 anni nella consulenza del settore della Medicina del Lavoro e offriamo i nostri servizi in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

 

Se la tua azienda ha bisogno di una consulenza in materia di medicina del lavoro, contattaci. Ti risponderemo entro 24h lavorative. 

 

                                                                          Contattaci