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Chi è l’RSPP?

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 04/06/21 15.50
Categorie: sicurezza e salute sul lavoro, RSPP

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura che ha grande responsabilità nella valutazione e gestione dei rischi in azienda, rappresenta infatti il consulente del datore di lavoro nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

La definizione normativa dell’RSPP è contenuta all’interno del D.lgs. 81/2008 che all’art. 2 lettera f) inquadra Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come: “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

Capacità e requisiti professionali del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione.

La figura dell’ RSPP è obbligatoria all’interno di un’organizzazione aziendale, è nominato dal datore di lavoro e come stabilito dall’art 32 D.lgs. 81/2008 deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, ovvero:

 

  • avere di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di   organizzazione   e   gestione   delle   attività   tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
  • in assenza di titolo di studio, dimostrare di avere svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

 

 

Nomina dell’ RSPP

Il compito di nominare l’ RSPP è un obbligo in capo al datore di lavoro e non può essere delegato a nessun altro, come prescritto all’art 17 comma 1 lettera b).

Nel caso che il datore di lavoro faccia un’errata valutazione nella scelta dell’RSPP, ciò potrebbe comportare a suo carico la cosiddetta “culpa in eligendo”.

 

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP

RSPP può essere nominato: una figura interna all’azienda, una figura esterna all’azienda oppure autonominarsi RSPP lo stesso datore di lavoro.

Vediamo le tre ipotesi.

 

1) RSPP Interno all’azienda

L’art 31 del D.lgs. 81/2008 stabilisce come obbligatoria la nomina del RSPP interno all’azienda nei seguenti casi:

 

  • a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334, e successive  modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli  articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • b) nelle centrali termoelettriche;
  • c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230, e successive modificazioni;
  • d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e     munizioni;
  • e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

 

Cosa si intende per RSPP interno?

La Confcommercio per fare chiarezza sulla corretta interpretazione di RSPP interno all’azienda ha posto un quesito al Ministero del Lavoro, chiedendo in particolare: “se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda, nei casi di cui all’art 31 comma 6 del D.lgs. 81/2008, il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge".

 

Con Interpello 24/2014 la Commissione per gli Interpelli si è espressa specificando che: “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.

La Commissione prosegue asserendo: “il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere”.

In ultima analisi per RSPP interno all’azienda la Commissione chiarisce che:” il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.

 

 

2) RSPP Esterno all’azienda

Il datore di lavoro per lo svolgimento del ruolo di RSPP può incaricare un professionista esterno.

L’art 4 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che: “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di  dipendenti che, all'interno dell'azienda siano in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.”

 

 

3) Il Datore di lavoro come RSPP

Il datore di lavoro può autonominarsi RSPP nelle seguenti ipotesi:

  1. in aziende artigiane o industriali con un massimo di 30 lavoratori
  2. in aziende agricole o zootecniche che occupano fino a 10 dipendenti
  3. in aziende ittiche con un limite di 20 lavoratori
  4. in aziende di tutti gli altri settori fino a 200 dipendenti

 

In questi casi il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP ma solo dopo aver frequentato lo specifico corso di formazione che varia dalle 16 alle 48 ore riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di un aggiornamento periodico di tale formazione.

 

 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’RSPP può avvalersi di figure di complemento denominate Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, una possibilità che viene impiegata in quelle tipologie di aziende che per motivi dimensionali oppure organizzativi non possono avvalersi di un unico RSPP ma necessitano di più funzioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori: è il caso di aziende molto grandi oppure con più sedi operative dislocate su tutto il territorio.

 

 

Compiti dell’ RSPP

Come prescritto dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008 il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a:

  • individuare i fattori di rischio, fare una valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • elaborare le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; nonché' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  • fornire ai lavoratori le informazioni specifiche in materia di sicurezza e salute previste all’art. 37.

 

 

Data limportanza e la centralità della figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in azienda, è evidente la necessità di una sua adeguata preparazione per lo svolgimento di tale ruolo; a tal fine noi di Gruppo Remark proponiamo corsi di formazione e aggiornamento per RSPP da svolgere sia in presenza nelle sedi Reform di Modena, Bologna, Verona, Mantova, Milano, Roma, Vignola e Vicenza sia in modalità e-learning nella nostra Aula Virtuale.

 

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Ma Gruppo Remark non è solo formazione…

 

… per tutte le aziende che necessitano di un RSPP esterno, mettiamo a disposizione la competenza e l’esperienza dei dei nostri professionisti qualificati ad operare nel ruolo di RSPP per tutti i macrosettori ATECO delle aziende che hanno sede a Modena, Bologna, Verona, Mantova, Milano, Roma, Vignola e Vicenza.

 

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