Il blog del Gruppo Remark

Informazioni e aggiornamenti su
sicurezza, ambiente, medicina, formazione, consulenza legale e qualità.

DL “Semplificazioni”: alcune novità per i produttori di rifiuti

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 03/09/21 14.02
Categorie: News, Ambiente, Rifiuti, Remark Ambiente, Rifiuti Speciali

La Legge 108/21, di conversione del DL 77/21 (“Semplificazioni”), in vigore dal 31 luglio 2021 ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 152/06 che riguarda i produttori di rifiuti speciali.

 

Se infatti dal 26 settembre 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 116/20) i produttori che inviavano i propri rifiuti a smaltimento tramite le operazioni D13, D14 e D15 dovevano richiedere un’attestazione di avvenuto smaltimento all’impianto per escludere la propria responsabilità sul corretto smaltimento, oggi tale articolo è stato completamente riscritto.

 

Le nuove disposizioni prevedono che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni [...] di cui ai punti D13, D14, D15 [...], la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.

 

Il produttore, quindi, non deve più preoccuparsi di richiedere e ricevere l’attestazione di avvenuto smaltimento, ma solamente la quarta copia del formulario che, ricordiamo, deve essere restituita entro 3 mesi dalla data di avvio al recupero/smaltimento.

 

Ulteriori novità riguardano le attività di spurgo (comma 5, articolo 230) e la definizione della figura del produttore nell’ambito di tali attività. Dopo anni di incertezze normative e contrastanti linee di pensiero è finalmente stato chiarito che “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.

 

Lo spurghista può decidere se conferire il rifiuto direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, raggrupparli, nel rispetto della norma che disciplina il deposito temporaneo, presso la propria sede o unità locale.

 

Si ricorda che tale soggetto è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e che i rifiuti devono essere accompagnati da formulario, in attesa di un documento di trasporto specifico in fase di redazione da parte dell’Albo.

 

Tuttavia, rimane inteso che in caso di pulizia e/o manutenzione di impianti che non riguardano le reti fognarie (es. vasche di raccolta, vasche di condensa oli, grassi ecc.), il produttore del rifiuto non è lo spurghista e pertanto non andrà indicato al punto 1 del Formulario di Identificazione Rifiuti.

 

Come ulteriore novità, in questi giorni il MiTE ha approvato le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Snpa. Tali linee guida, approvate con il DD 47/2021 del 09/08/2021, dovranno essere utilizzate dal produttore per la corretta attribuzione dei codici EER dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo.

Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale.

 

Contattaci