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Covid-19: Nuove regole contro la variante Omicron

Gruppo Remark
Pubblicato da Gruppo Remark il 13/01/22 12.28
Categorie: News, Medicina del lavoro, sicurezza e salute sul lavoro, covid

Positività, contatto stretto, quarantena. Queste sono alcune delle parole che da alcuni anni popolano la nostra quotidianità.

I cambiamenti continui a cui ci siamo dovuti adattare per affrontare il Coronavirus sono molteplici e spesso creano confusione. Per questo motivo abbiamo pensato di scrivere un articolo che raccogliesse tutte le informazioni più importanti in merito al comportamento da tenere per affrontare la variante Omicron. 

Per cominciare è importante sapere che il Governo ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. In questo periodo di difficoltà, sono state introdotte nuove disposizioni volte a ridurre la diffusione del virus:

 

1. Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e per il personale universitario. Sanzione di 1000 euro applicabile dal 1° febbraio. 

 

2. A decorrere dal 15 febbraio 2022 è obbligatorio controllare che tutti i lavoratori over 50 possiedano il Green pass rafforzato. Chi non ne sarà provvisto non potrà più accedere al lavoro e saranno considerati assenti non giustificati. La sanzione possibile per il lavoratore è tra 600€ e 1.500€. 

 

3. Incentivazione della modalità di lavoro in Smart Working e sua estensione in modalità emergenziale fino al 31/03/2022

 

4. Ai fini dei controlli COVID si ricorda che per la verifica del Green Pass occorrerà utilizzare esclusivamente l’app VerificaC-19, collegata ad internet, per consentire l’aggiornamento quotidiano. Al momento della verifica bisogna scegliere il tipo di controllo necessario in base all’attività: 

a. Base (ambienti di lavoro e mense < 50 anni) 

b. Rafforzata (ristorazione, ambienti di lavoro >=50 anni e attività specifiche in base a classificazione regione)

c. Booster (attività sanitarie e scolastiche)

 

Per una definizione delle attività consentite e dei requisiti richiesti in base alla classificazione della zona consultare la tabella aggiornata al 09/01/2022 sul sito del governo: 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Tabella/GPR_Tabella%20finale_220109.pdf 

 

MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2?

Una delle disposizioni adottate per combattere la diffusione del virus è l'utilizzo obbligatorio di mascherina su tutto il territorio nazionale, all’aperto e al chiuso.

Uniche eccezioni: 

a. mentre si effettua l’attività sportiva;

b. mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; 

c. quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da altre persone.

 

Le mascherina FFP2 (senza valvola) o superiori vanno indossate nei seguenti casi:

a. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; 

b. per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto 

c. per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale

d. per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo. 

 

Le mascherine FFP2 devono essere fornite e consegnate dall’azienda ai lavoratori risultanti contatti stretti aziendali in autosorveglianza ed in caso di missioni di lavoro e di itinere sui mezzi pubblici. 

 

 

CONTATTI STRETTI E QUARANTENA

Di tutte le notizie che sono state riportate, quella che ha creato più confusione è quella relativa alla quarantena. Fondamentale, a riguardo, è la definizione di contatti stretti poiché la quarantena scatta in caso di contatto stretto ad alto rischio, ovvero: 

 

a. una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

b. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

c. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

d. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

e. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

f. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

g. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

In caso di contatto a basso rischio non si attiva la quarantena: 

a. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti 

b. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti 

c. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati

d. tutti passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 

 

Materiali Informativi

 

 

NUOVE ZONE GIALLE

Per concludere, tornano in vigore le zone colorate, che dal 10 gennaio saranno classificate come segue:  

 download

 

*La classificazione delle regioni viene aggiornata indicativamente ogni 7 giorni dal ministero della salute.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto